Area · Reputazione digitale
Diritto contro il revenge porn
È il diritto che tutela da qualsiasi diffusione non autorizzata di immagini o video sessualmente espliciti, anche se ottenuti con consenso iniziale.
Cos’è
Il diritto contro il revenge porn è la tutela penale contro la diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti che ti riguardano.
Il revenge porn (Art. 612-ter c.p.) è reato quando qualcuno:
- invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito,
- destinati a rimanere privati,
- senza il tuo consenso,
- con lo scopo di nuocere (danneggiare, ricattare, umiliare, vendicarsi).
Gli elementi del reato
Contenuto sessualmente esplicito
- Nudità, totale o parziale.
- Atti sessuali.
- Pose a sfondo sessuale.
- Anche se non pornografico in senso stretto.
Destinazione originariamente privata
- Immagini scattate in un contesto privato.
- Inviate volontariamente a un partner o a una persona di fiducia.
- Mai destinate alla diffusione pubblica.
Assenza di consenso alla diffusione
- Non hai autorizzato la pubblicazione o la condivisione.
- Anche se inizialmente avevi acconsentito a scattarle o a inviarle.
- Il consenso all’invio privato non equivale al consenso alla diffusione.
Finalità dannosa
- Vendetta (per esempio da parte di un ex partner).
- Ricatto (estorsione sessuale, sextortion).
- Umiliazione pubblica.
- Danno alla reputazione.
Le condotte punibili
Diffusione da parte di un ex partner
Lo scenario classico:
- durante la relazione c’è uno scambio consensuale di foto o video intimi;
- finita la relazione, l’ex pubblica i contenuti per vendetta;
- sui social, in gruppi, su siti pornografici, o li invia ai conoscenti della vittima.
Anche se:
- le foto o i video erano stati inviati volontariamente;
- la relazione era consensuale;
- i contenuti sono autentici, non manipolati.
Diffusione da parte di una persona di fiducia
- Un amico o un’amica a cui avevi inviato i contenuti in confidenza.
- Un conoscente che li pubblica per «scherzo» o per dispetto.
- Una persona che ottiene l’accesso al tuo dispositivo o al tuo cloud.
Diffusione dopo un furto o un attacco informatico
- Un hacker che accede al tuo smartphone o computer.
- Il furto di un dispositivo e la diffusione dei contenuti.
- L’accesso non autorizzato a un servizio cloud (iCloud, Google Drive).
Ricatto sessuale (sextortion)
- Qualcuno ottiene foto o video intimi che ti riguardano.
- Ti minaccia: «Se non mi paghi, o non mi mandi altri contenuti, pubblico tutto».
- È un doppio reato: revenge porn ed estorsione (Art. 629 c.p.).
Deepfake pornografici
- Video o immagini sessualmente espliciti falsi,
- creati con l’intelligenza artificiale inserendo il tuo volto,
- diffusi come se fossero reali.
- Anche se il contenuto è falso, è reato se sei riconoscibile.
Quando non si applica
Consenso esplicito alla diffusione
- Hai autorizzato la pubblicazione per iscritto.
- Hai partecipato alla produzione di un contenuto destinato consapevolmente alla diffusione.
Contenuti non sessualmente espliciti
- Una foto in costume al mare.
- Immagini senza nudità.
Sei tu l’autore della pubblicazione
- Pubblichi volontariamente le tue foto intime.
- Non c’è diffusione da parte di terzi.
Le informazioni di questa pagina hanno valore divulgativo e non sostituiscono una consulenza legale.