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LO
STATUTO

LO STATUTO DI ALGOPOLIO

LO
STATUTO

Art. 1 – Costituzione, denominazione, natura giuridica e sede legale, durata
È costituita, ai sensi del Codice Civile, l’associazione senza scopo di lucro denominata “Associazione Algopolio”, o in forma abbreviata “Algopolio” (di seguito, l’“Associazione”), con sede legale in Milano, via del Lauro n. 9.
Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell’ambito del medesimo Comune, deliberato dall’Organo Amministrativo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà invece essere disposto con delibera dell’Assemblea straordinaria di modifica dello statuto.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

 

Art. 2 – Scopo ed oggetto sociale
L’Associazione è autonoma, libera, apolitica e aconfessionale; non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al comma seguente, in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche.
Ai fini dell’assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all’Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso e in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse generale, anche attraverso interventi di sensibilizzazione, consulenza e, quando necessario, azioni giudiziarie, volte a perseguire le seguenti finalità:
a) Tutela dei diritti e degli interessi legittimi e diffusi dei cittadini nei confronti delle piattaforme digitali e delle imprese operanti nel settore tecnologico, promuovendo trasparenza, correttezza ed equità.
b) Difesa degli utenti digitali nei rapporti con operatori pubblici e privati, garantendo l’accesso equo a strumenti digitali per la gestione della propria identità digitale e la protezione dei dati personali.
c) Tutela e promozione del diritto all’oblio, assicurando la corretta applicazione delle normative vigenti in materia di protezione dei dati e supportando i cittadini nell’esercizio del diritto alla rettifica, alla cancellazione e alla deindicizzazione dei dati.
d) Sensibilizzazione e promozione della trasparenza nell’informazione digitale e nella comunicazione online, contrastando la disinformazione e proteggendo gli utenti più vulnerabili, inclusi i minori.
e) Accesso sicuro e inclusivo ai servizi digitali, nel rispetto delle normative vigenti, attraverso campagne di educazione digitale che aumentino la consapevolezza su rischi e opportunità del mondo online.
f) Tutela della privacy e della sicurezza digitale delle persone, anche mediante vigilanza sull’utilizzo etico dei dati raccolti da piattaforme digitali, imprese tecnologiche e amministrazioni pubbliche.
g) Promozione del dialogo tra cittadini, istituzioni e aziende tecnologiche per favorire pratiche virtuose nel rispetto dei diritti fondamentali dell’utente digitale.
h) Promozione della giustizia digitale, anche tramite azioni legali collettive o individuali verso operatori che non rispettino la normativa nazionale ed europea in materia di diritti digitali.
i) Collaborazione con enti pubblici e privati, organizzazioni non profit e associazioni internazionali per sviluppare e implementare buone pratiche in materia di protezione dei dati e diritto all’oblio.
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché strumentali e secondarie rispetto alle finalità statutarie.
Per raggiungere i propri scopi sociali, l’Associazione:
a) promuove e realizza attività educative e formative rivolte a cittadini e professionisti (corsi, seminari, workshop, pubblicazioni, anche online);
b) sostiene l’attivazione di sportelli informativi dedicati ai diritti digitali, con particolare riferimento al diritto all’oblio;
c) organizza e partecipa a campagne di sensibilizzazione, eventi e manifestazioni sui diritti digitali;
d) intraprende iniziative di advocacy per favorire la diffusione e l’applicazione delle normative a tutela del diritto all’oblio;
e) collabora con altre organizzazioni per la definizione di standard e linee guida in materia di protezione dei dati e trasparenza digitale.

 

Art. 3 – Patrimonio ed entrate
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione.
Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l’Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:
a) Quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;
b) Contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici;
c) Sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
d) Proventi da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
In nessun caso (neppure in caso di scioglimento dell’Associazione, di morte, estinzione, recesso o esclusione) può farsi luogo alla restituzione di quanto versato al patrimonio dell’Associazione.
I versamenti dei soci non creano diritti di partecipazione ulteriori e, in particolare, non creano quote indivise trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né universale.
L’Organo Amministrativo stabilisce annualmente la quota di iscrizione da versarsi dai soci sia all’atto dell’adesione iniziale sia negli esercizi successivi.

 

Art. 4 – Soci: requisiti e procedura di ammissione
Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.
L’adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L’Associazione tiene un libro dei soci a cura dell’Organo Amministrativo.
Chi intende aderire deve presentare domanda all’Organo Amministrativo, dichiarando di condividere le finalità dell’Associazione e impegnandosi a osservarne statuto e regolamenti.
L’Organo Amministrativo esamina le domande entro sessanta giorni e delibera sull’accoglimento o meno, dandone comunicazione all’interessato. In caso di accoglimento, la delibera è immediatamente efficace e determina l’acquisto della qualifica di socio, con annotazione senza indugio nel libro dei soci. Il rigetto deve essere comunicato e motivato; il richiedente può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che si pronunci l’Assemblea dei soci, che delibera alla prima convocazione utile.
La qualifica di socio è personale e intrasferibile.
Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, esercitati nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare:
a) diritto a partecipare alle attività associative;
b) diritto di voto in Assemblea;
c) diritto di candidarsi (se maggiorenni) alle cariche sociali;
d) diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all’Organo Amministrativo, che consente l’esame entro 30 giorni. L’eventuale estrazione di copie è a spese del richiedente e nel rispetto della normativa privacy.
Tutti i soci hanno i medesimi obblighi: osservare lo statuto, rispettare le decisioni degli organi sociali e versare le quote associative.

 

Art. 5 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

  • Il socio può in qualsiasi momento notificare all’Organo Amministrativo il recesso. Fermo restando l’obbligo di versare la quota sociale dell’anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione, salvo termine minore concesso dall’Organo Amministrativo.

  • I soci decadono automaticamente qualora non versino le quote associative annuali entro il 28 febbraio di ogni anno.

  • In caso di gravi violazioni delle regole associative o dei principi e valori fondativi, il socio può essere escluso con deliberazione motivata dell’Organo Amministrativo, comunicata all’interessato, che può presentare ricorso all’Assemblea dei soci entro trenta giorni; l’Assemblea delibera alla prima convocazione utile.

In ogni caso di perdita della qualifica, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.
La perdita della qualifica non attribuisce alcun diritto alla restituzione di quote o contributi versati.

 

Art. 6 – Organi dell’Associazione
L’ordinamento interno si basa sui principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea;
b) l’Organo Amministrativo.
Tutti gli organi possono riunirsi anche a distanza (audio/video collegati), purché siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento.
L’Associazione tiene i seguenti libri sociali:
a) libro dei soci;
b) libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee;

c) libro delle adunanze e deliberazioni dell’Organo Amministrativo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 7 - Assemblea

  1. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione.

  2. È composta da tutti i soci iscritti nel libro da almeno tre mesi e in regola col versamento delle quote.

  3. È convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal consigliere più anziano.

  4. È convocata almeno una volta l’anno, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per approvare il bilancio d’esercizio, l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione di competenza. È inoltre convocata quando lo ritenga opportuno l’Organo Amministrativo o su richiesta di almeno un decimo dei soci in regola.

  5. Ogni socio ha un voto e può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta. Nessuno può rappresentare più di un socio.

  6. I componenti dell’Organo Amministrativo non votano sulle delibere di approvazione del bilancio e su quelle relative alla loro responsabilità.

  7. L’Assemblea è presieduta da persona designata dagli intervenuti; il Presidente nomina un Segretario verbalizzante.

  8. Il Presidente verifica il diritto dei presenti a partecipare e la validità della costituzione.

  9. L’Assemblea (ordinaria e straordinaria) è validamente costituita in prima convocazione con la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L’avviso deve indicare anche orario e luogo della seconda convocazione (non prima di 24 ore dalla prima).

  10. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati.

  11. Per le modifiche statutarie: in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto; in seconda convocazione almeno un quarto. Le delibere passano a maggioranza assoluta dei presenti o rappresentati.

  12. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo: necessario il voto favorevole di almeno tre quartidei soci.

  13. Convocazione: mediante avviso in bacheca presso la sede con almeno 15 giorni di anticipo, oltre ad altre forme di pubblicità ritenute idonee dall’Organo Amministrativo.

Competenze dell’Assemblea ordinaria:
a) definire linee programmatiche e indirizzi strategici;
b) approvare il bilancio consuntivo (e il bilancio sociale ove obbligatorio);
c) eleggere e revocare i componenti dell’Organo Amministrativo (e, se previsto, dell’Organo di Controllo);
d) deliberare sulla responsabilità degli organi sociali;
e) autorizzare, nei limiti di legge, eventuali attività diverse (strumentali e secondarie);
f) deliberare su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione e destinazione del patrimonio residuo;
g) deliberare su ogni altra materia di sua competenza o iscritta all’ordine del giorno.

Competenze dell’Assemblea straordinaria:
a) modifiche dello statuto;
b) trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio;
c) altri argomenti posti all’ordine del giorno.

Art. 8 – Organo Amministrativo e Presidente

L’Organo Amministrativo è responsabile della gestione dell’Associazione e cura tutta l’attività associativa.

È composto da 1 a 3 membri eletti dall’Assemblea.

  • Se composto da 1 persona, questi è Presidente dell’Associazione.

  • Se composto da più persone, il ruolo di Presidente è svolto dal candidato più votato dall’Assemblea.

Durata in carica: 3 anni, rieleggibile.

Se pluripersonale, l’Organo si riunisce entro 15 giorni dall’elezione, convocato e presieduto dal Presidente; in tale riunione nomina Tesoriere e Segretario.

La rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Presidente, che cura l’esecuzione delle delibere. In urgenza, il Presidente può esercitare tutti i poteri dell’Organo Amministrativo (anche se pluripersonale), salvo ratifica alla prima riunione utile.

Riunioni: almeno trimestrali (in via ordinaria) e straordinarie su richiesta del Presidente o della maggioranza dei consiglieri.
Validità riunioni (se pluripersonale): presenza della maggioranza assoluta dei componenti; delibere a maggioranza dei presenti (in parità prevale il voto di chi presiede).

Competenze:
a) redigere annualmente e presentare all’Assemblea (entro aprile) il bilancio consuntivo;
b) fissare le quote associative;
c) deliberare spese ordinarie e straordinarie;
d) decidere su attività e servizi istituzionali, complementari e commerciali;
e) direzione del personale e coordinamento di collaboratori/professionisti;
f) presentare piano programmatico annuale;
g) proporre modifiche statutarie o regolamentari;
h) nominare delegati (tra i soci) per funzioni specifiche;
i) deliberare su ammissione di nuovi soci;
j) ogni altra funzione non attribuita ad altri organi.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo rimborso spese documentate e autorizzate.

 

Art. 9 – Decadenza dell’Organo Amministrativo e del Presidente

Organo Amministrativo (pluripersonale) – decadenza:
a) dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti;
b) vacanza, per qualsiasi causa, della metà più uno dei componenti (con subentro dei primi non eletti fino a tale limite);
c) mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell’Assemblea.

In tali casi, il Presidente (o, in subordine, il consigliere più anziano) convoca l’Assemblea entro 15 giorni, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando l’ordinaria amministrazione.

Presidente – decadenza:
a) dimissioni;
b) morte o sopravvenuta incapacità.

In tali ipotesi, il consigliere più anziano convoca l’Assemblea entro 15 giorni, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando l’ordinaria amministrazione.

 

Art. 10 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario (se nominato) redige i verbali degli organi sociali, cura la trascrizione nei libri, gestisce le trattative per l’acquisto di mezzi e servizi deliberati, conserva contratti e ordinativi, verifica le spese e ne autorizza il Tesoriere al pagamento.

Il Tesoriere (se nominato) gestisce l’amministrazione e contabilità, adempimenti fiscali e contributivi, predispone con l’Organo Amministrativo il rendiconto annuale, effettua incassi e pagamenti, controlla periodicamente le risultanze di cassa/banca/crediti/debiti e cura il recupero crediti. In caso di Organo unipersonale, le funzioni del Tesoriere sono svolte dal Presidente.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite alla stessa persona. In caso di impedimento, dimissioni o revoca, le funzioni sono assunte temporaneamente dall’altro (o dal Vicepresidente, se presente), fino a nuova nomina o rimozione delle cause.

 

Art. 11 – Esercizio sociale e bilancio

L’anno sociale e l’esercizio finanziario coincidono con l’anno solare (31 dicembre).
Entro i primi 180 giorni di ciascun anno, l’Organo Amministrativo predispone il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, da sottoporre all’Assemblea ordinaria per approvazione.

 

Art. 12 – Scioglimento

L’Associazione ha durata illimitata.

Lo scioglimento deve essere approvato dall’Assemblea straordinaria secondo le modalità e maggioranze previste.

La liquidazione del patrimonio è effettuata dall’Organo Amministrativo o da un liquidatore nominato dall’Assemblea, che propone la destinazione dell’eventuale residuo.

L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, salvo diversa previsione di legge, a un’altra associazione con finalità analoghe o destinato a fini di pubblica utilità.

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